IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  127,   concernente
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria»; 
  Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del  citato  decreto-legge,
come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, modificato dall'art. 2, comma 45 della legge 22  dicembre  2008,
n. 203, che nell'istituire il  «Fondo  per  la  valorizzazione  e  la
promozione delle aree territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le
regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  le   competenti
Commissioni parlamentari, per stabilire le  modalita'  di  erogazione
delle risorse iscritte nel predetto Fondo nonche' i criteri  in  base
ai quali finanziare direttamente i comuni interessati; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con  i  quali  sono  state  delegate
alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro
per i rapporti con le regioni  e  la  coesione  territoriale  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del 13 giugno
2008, relativo alla delega di funzioni in  materia  di  territori  di
confine e relativa iniziativa legislativa; 
  Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  Ritenuto  che  l'utilizzo  del   Fondo   deve   essere   volto   al
finanziamento di  progetti  finalizzati  allo  sviluppo  economico  e
sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a  statuto
speciale; 
  Ritenuto  che  la  finalita'  e'  riconducibile   all'esigenza   di
realizzare progetti in grado  di  valorizzare  il  territorio  ed  al
contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree  territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita'  di  definire  nell'ambito  del
provvedimento di determinazione delle modalita' di  erogazione  delle
risorse del  Fondo  anche  specifici  ambiti  di  intervento  per  la
realizzazione dei progetti; 
  Ritenuta l'esigenza di asseverare i  comuni  confinanti  con  dette
regioni a statuto speciale; 
  Attesa la competenza attribuita all'Istituto  Geografico  Militare,
con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale
dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri
e idrografici; 
  Vista  la  nota  del  23  gennaio  2008,  prot.  DAR  n.  722   del
Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  con  la  quale  e'  stata
richiesta all'Istituto  Geografico  Militare  la  certificazione  dei
comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale; 
  Vista  la  nota  del  23  gennaio  2008,  n.  1707,   dell'Istituto
Geografico Militare con la quale  si  certifica  l'elenco  di  comuni
confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'allegato 1 al
presente decreto; 
  Su proposta del Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  la
coesione territoriale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione  e  la  promozione
delle aree territoriali svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a
statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7,  del  decreto-legge  2
luglio 2007, n. 81,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35  del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art.  2,  comma  45,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, di  seguito  denominato  «Fondo»,  e'
destinata al finanziamento di  specifici  progetti  finalizzati  allo
sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti  con
le regioni a statuto speciale. 
  2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si  intendono  i
comuni la cui superficie e'  contigua  al  confine  delle  regioni  a
statuto speciale, individuati  per  macroarea  nell'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Per «progetti» si  intendono  tutte  le  iniziative  strutturate
nelle  quali  sono  identificati  obiettivi,  risorse  da  impiegare,
modalita' e tempi di attuazione. 
  4.  La  finalizzazione  allo  sviluppo  economico  e  sociale,   in
conformita' all'art. 119, quinto comma, della Costituzione,  concerne
la realizzazione  di  infrastrutture  ovvero  l'organizzazione  e  il
potenziamento dei servizi relativi alle  funzioni  dei  comuni  anche
volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della  persona  ed
il miglioramento della qualita' della vita.